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D.Lvo 25/11/2006 n. 6253. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19. Art. 21 - Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai sensi dell'articolo 19. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di versamento delle aliquote in conformità alle norme del presente decreto. 3. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 20. Art. 22 - Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione adiacente. 2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. 3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19. Capo Cessazione dei regimi di esclusiva Art. 23 - Cessazione dei regimi di esclusiva 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 cessano i seguenti regimi di esclusiva previsti in favore dell'Ente nazionale idrocarburi S.p.A., di seguito denominato ENI, nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge n.136 del 1953; b) costruzione ed esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 2, della legge n. 136 del 1953; c) stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi, di cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n.170. 2. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e il diritto alla prosecuzione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in corso al 31 dicembre 1996 restano validi fino al completamento dei relativi procedimenti di attribuzione dei titoli minerari di cui all'articolo 24. Art. 24 - Attribuzione di titoli minerari 1. Nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, l'ENI ha diritto di ottenere dal Ministero l'attribuzione di permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione e di stoccaggio a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo. 2. I titoli minerari sono attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio 1997 all'ENI, che li esercita direttamente o a mezzo di società controllate o collegate. 3. I provvedimenti di attribuzione dei titoli minerari sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alle Amministrazioni interessate. Art. 25 - Disciplina dei titoli minerari 1. Ove non diversamente disciplinato dal presente decreto, per l'attribuzione dei titoli di cui all'articolo 24 si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti. 2. Dopo l'attribuzione dei titoli minerari si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti. Art. 26 - Dati a carattere regionale 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero l'elenco di tutti i dati geofisici e di perforazione acquisiti nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, corredato di idonea cartografia che ne indichi l'ubicazione, con l'indicazione delle date di acquisizione. 2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero una relazione generale dei risultati delle ricerche effettuate nelle zone di cui al comma 1, suddivisa per aree geologicamente omogenee, corredata di sezioni sismiche a scala regionale, nonché di profili di perforazioni, rappresentativi di ciascuna area. 3. La relazione ed i dati di cui al comma 2 sono messi a disposizione di tutti gli interessati secondo le modalità di consultazione stabilite dal Ministero, prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967. Art. 27 - Attribuzione di permessi di ricerca 1. I permessi di ricerca sono attribuiti con provvedimento del Ministero su aree per le quali l'attività svolta o in corso e gli investimenti effettuati ne giustifichino l'attribuzione. 2. Le domande di permesso, corredate della necessaria documentazione, sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili. 3. I permessi sono attribuiti su aree per le quali risulti comprovato che l'attività di ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto è almeno in una delle seguenti fasi: a) perforazione per la quale è stata presentata istanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.526; b) perforazione autorizzata o in corso, o ultimata successivamente al 31 dicembre 1995; c) rilevamento sismico autorizzato, in corso o ultimato in data non anteriore all'1 gennaio 1994; d) rielaborazione sismica ultimata in data non anteriore al 1° gennaio 1994, comprovata da idonea documentazione. 4. L'entità dei rilevamenti sismici e delle rielaborazioni deve essere tale da giustificare l'estensione dell'area richiesta. Art. 28 - Disciplina dei permessi di ricerca 1. Il decreto di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge. 2. Il programma deve comprendere il completamento della eventuale perforazione in corso o l'esecuzione di una perforazione da iniziare entro 60 mesi dalla comunicazione del permesso. 3. Il decreto di attribuzione indica l'estensione del permesso, che non può comunque superare 750 chilometri quadrati. 4. La durata dei permessi è di 6 anni non prorogabili, salvo il disposto dell'articolo 6, comma 6, della legge n.9 del 1991. 5. Al termine del terzo anno l'area è ridotta del 25%. 6. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attività per le quali non è stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 n. 526, l'inizio dei lavori è subordinato alle procedure dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994. Art. 29 - Attribuzione delle concessioni di coltivazione 1. Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del Ministero sulle aree in cui lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge n.9 del 1991, come modificato dal presente decreto. 2. Le domande di concessione sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili. Art. 30 - Disciplina delle concessioni di coltivazione 1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge. 2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non può superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non può superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e10 della legge n.9 del 1991. 4. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui al capo IV del titolo I del presente decreto decorre dal 1° gennaio 1997. 5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attività per le quali non è stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 526, l'inizio dei lavori è subordinato alle procedure di cui agli articoli 3 o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite. Art. 31 - Attribuzione delle concessioni di stoccaggio 1. Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento del Ministero sulle aree in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto le attività di stoccaggio sono già in atto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 settembre 1974, n.170. 2. Le domande devono essere presentate contestualmente alle domande di concessione di coltivazione di cui all'articolo 29. Art. 32 - Disciplina delle concessioni di stoccaggio 1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge. 2. Il provvedimento indica la durata della concessione, che non può superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti. 3. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n.170, decorre dal 1° gennaio 1997; le aliquote sono determinate ai sensi dell'articolo 19. 4. Alle concessioni di stoccaggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6. Capo II Apertura delle aree residue a terzi Art. 33 - Accesso ai dati 1. Entro un mese dall'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI comunica al Ministero quali perforazioni e rilievi geofisici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26 ricadono nelle aree non riattribuitegli in permesso o concessione, indicando il costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso, per i rilevamenti geofisici. 2. I dati sulle perforazioni ricadenti nelle aree non riattribuite sono messi a disposizione degli interessati prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967. 3. I rilievi geofisici relativi alle aree non riattribuite sono messi a disposizione dall'ENI, direttamente o tramite società controllate, per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, prescindendo dai termini di cui agliarticoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, e assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati geofisici, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso. 4. Delle modalità di accesso ai dati di cui ai commi 2 e 3 è dato avviso mediante pubblicazione nel BUIG. Art. 34 - Messa a disposizione delle aree residue 1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, il Ministero, con avviso da pubblicare nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rende note la data a decorrere dalla quale gli interessati possono presentare domande di permesso di prospezione o di ricerca, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4, e la delimitazione delle aree residue richiedibili nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate allalegge n.136 del 1953. Art. 35 - Chiusura pozzi minerari 1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI presenta entro sei mesi al Ministero un programma di chiusura mineraria dei pozzi perforati ubicati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate allalegge n.136 del 1953, non riattribuite in permesso o concessione, comprendente il ripristino delle relative aree e la rimozione degli impianti connessi, da realizzare entro il termine di due anni. 2. Il Ministero, sentito il Ministero delle finanze e, per gli aspetti di competen- za il Ministero dei trasporti e della navigazione, può autorizzare il permanere di pozzi non chiusi minerariamente o di impianti nelle zone di cui al comma 1, ove essi siano richiesti da altri enti interessati alla loro utilizzazione per la coltivazione di fluidi associati o di risorse geotermiche o per attività di stoccaggio di idrocarburi. |
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